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Ordinanza — n. 4467/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking sentence due to sufficient justification and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4467/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Makhlouk Anass inadmissible, upholding the second-instance court's sentencing decision. The appellant argued against the penalty, but the court found the lower court adequately justified the sentence based on the large quantity of drugs involved and the defendant's proven propensity for reoffending. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the second-instance court has sufficiently justified the penalty determination considering the quantity of drugs and the defendant's prior propensity for violation, rendering the appeal manifestly unfounded.

Parole chiave

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drug trafficking sentencing manifestly unfounded appeal proven propensity for reoffending quantity of drugs inadmissible appeal procedure testimone anonimo identificazione forense riconoscimento di un figlio

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAKHLOUK ANASS (CUI 04SSDXH) nato a CASTIGLIONE DEL LAGO il 01/11/1997 avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Makhlouk è manifestamente infondato perché, a differenza di quanto vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente giustificato la determinazione della pena, comunque accompagnata dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della dimostrata disponibilità di consistenti quantità di stupefacenti e della già manifesta proclività alla trasgressione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigli e estensore Il esidente