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Ordinanza — n. 4465/2025 — snpen Generato dall'IA

Recourse dismissed as appeal court correctly assessed recidivism and rejected substitution of sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4465/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the recourse by Christian Manzoni inadmissible, upholding the Court of Appeal's judgment. The lower court found Manzoni's criminal history, characterized by diverse offenses including drug violations and assaults, demonstrated an escalating dangerousness and insensitivity to control. Consequently, the court reasonably rejected the request to substitute the sentence, noting the absence of specific arguments proving Manzoni would comply with new conditions.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal court's assessment of recidivism based on the heterogeneity and proximity of prior crimes to the current offense, establishing a pattern of escalating dangerousness, constitutes a valid ground for rejecting the substitution of sentence without being arbitrary.

Parole chiave

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recidivism assessment substitution of sentence escalating dangerousness insensitivity to control inadmissible recourse criminal history evaluation penal substitution rejection appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZONI CHRISTIAN nato a ROMA il 09/08/1974 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

ritenuto che il ricorso di Christian Manzoni è manifestamente infondato perché — nell'applicare la recidiva — la Corte di appello non si è limitata a registrare la esistenza di numerosi precedenti penali, ma ha rimarcato che dalla loro eterogeneità (violazione della legge sugli stupefacenti, atti persecutori, due risse) e dalla loro prossimità al reato di evasione per il quale si procede, si desume un percorso criminale di ingravescente pericolosità per la manifestata insensibilità a ogni forma di controllo, e — nel rigettare, sulla base degli stessi eventi di valutazione prima richiamati la richiesta di sostituzione della pena — non irragionevolmente ha escluso, in assenza di specifiche argomentazioni di segno contrario, che possa pronosticarsi che l'imputato si atterrebbe alle prescrizioni relative; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consiglier fstensore Il Pr idente