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Ordinanza — n. 4464/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4464/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4464/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GIUSTO RAFFAELE nato a ROMA il 18/11/1958 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso, la quale aggiungessi una memoria difensiva, di Del Giusto è manifestamente infondato, perché i motivi di ricorso non dimostrano la presenza di manifeste illogicità nella ricostruzione e nella sussunzione dei fatti che hanno condotta alla incriminazione e alla condanna di Del Giusto; ritenuto, per altro verso, che correttamente la sentenza ha escluso l'applicazione della collaborazione, rimarcando che le dichiarazioni del ricorrente non hanno fornito elementi di conoscenza utili a prevenire la commissione di nuovi delitti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4464/2025 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GIUSTO RAFFAELE nato a ROMA il 18/11/1958 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso, la quale aggiungessi una memoria difensiva, di Del Giusto è manifestamente infondato, perché i motivi di ricorso non dimostrano la presenza di manifeste illogicità nella ricostruzione e nella sussunzione dei fatti che hanno condotta alla incriminazione e alla condanna di Del Giusto; ritenuto, per altro verso, che correttamente la sentenza ha escluso l'applicazione della collaborazione, rimarcando che le dichiarazioni del ricorrente non hanno fornito elementi di conoscenza utili a prevenire la commissione di nuovi delitti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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giurisdizione costituzionale revisione della sentenza penale diritto a un difensore risposta alla petizione ricorso per cassazione perseguimento penale per diffamazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GIUSTO RAFFAELE nato a ROMA il 18/11/1958 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso, la quale aggiungessi una memoria difensiva, di Del Giusto è manifestamente infondato, perché i motivi di ricorso non dimostrano la presenza di manifeste illogicità nella ricostruzione e nella sussunzione dei fatti che hanno condotta alla incriminazione e alla condanna di Del Giusto; ritenuto, per altro verso, che correttamente la sentenza ha escluso l'applicazione della collaborazione, rimarcando che le dichiarazioni del ricorrente non hanno fornito elementi di conoscenza utili a prevenire la commissione di nuovi delitti; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle mmende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigl e estensore residente