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Ordinanza — n. 4462/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug sentencing, upholding appellate court's justified reduction below statutory minimum due to crime severity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4462/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Eleonora Onorati's appeal inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a sentence reduced below the statutory minimum for illicit cocaine possession, arguing it was insufficient. The court rejected this, noting the appellate court properly justified the reduction based on the specific gravity of possessing 98 doses.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990; When a sentence is reduced below the statutory minimum, the appellate court must explicitly justify the reduction by highlighting the specific gravity of the crime, and such justification precludes cassation complaints regarding the sentence's inadequacy.

Parole chiave

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drug possession sentencing statutory minimum reduction appellate justification requirement cassation inadmissibility cocaine quantity gravity verdetto di colpevolezza testimonianza della vittima reati contro l'onore

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ONORATI ELEONORA nato a ROMA il 15/03/1982 avverso la sentenza del 13/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Eleonora Onorati è manifestamente infondato perché, a differenza di quanto vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente giustificato la applicazione di una pena, che ha comunque ridotto rispetto a quella inflitta in primo grado, non aderente al minimo edittale evidenziando la gravità del reato (illecita detenzione di 98 dosi medie singole di cocaina) ex art. 73, comma 5 d.P.R., n. 309/1990; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigli e estensore Il P idente