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Ordinanza — n. 4457/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug sentencing, ruling conviction for non-occasional possession valid.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4457/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Daniele Izzo inadmissible. The appellant challenged the second-instance court's sentencing, arguing against the severity of the penalty imposed. The court rejected these claims, affirming that the lower court correctly justified the sentence based on the non-occasional nature of the drug possession derived from the quantity of substances found.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; The appeal is inadmissible when the appellate court adequately justifies the penalty by establishing the non-occasional nature of the conduct through the quantity of controlled substances possessed.

Parole chiave

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drug possession sentencing non-occasional conduct quantity of substances appeal inadmissibility Corte di Cassazione D.P.R. 309/1990 criminal procedure appeal risarcimento contrattuale del danno

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO DANIELE nato a LATINA il 17/09/1979 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Izzo è manifestamente infondato perché, a differenza di quanto vi si adduce, la Corte di appello ha adeguatamente giustificato la determinazione della pena, evidenziando la gravità del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per la non occasionalità della condotta desunta dalla quantità di sostanza stupefacente detenuta; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consiglier estensore Il Presidente