Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogical reasoning regarding sentencing and criminal environment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Daniele Masia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal manifestly unfounded because it failed to demonstrate illogical reasoning in the lower court's confirmation of his criminal responsibility. Specifically, the court rejected arguments regarding the minor nature of the offense and the absence of general mitigating circumstances, citing the quantity and quality of cocaine sold as evidence of links to criminal environments and a negative prognosis for conditional suspension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to demonstrate manifest illogical reasoning in the lower court's assessment of criminal responsibility, the gravity of the offense, and the existence of mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASIA DANIELE nato a ROMA il 23/11/1999 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Masia è manifestamente infondato perché non evidenzia manifeste illogicità nel ragionamento sulla base del quale la Corte ha confermato il riconoscimento della responsabilità del ricorrente per il reato ascrittogli e, per altro verso, ha escluso la particolare tenuità del fatto e la sussistenza di circostanze attenuanti generiche evidenziando la quantità e la qualità della cocaina smerciata anche come dato indicativo dee collegamento con ambienti criminali in grado di fornirla e come elemento contrario alla formilazione di una prognosi favorevole alla sospensione condizionale della pena a soggetto, peraltro, già gravato da numerosi e eterogenei precedenti penali anche specifici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigli estensore Il Presidente