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Ordinanza — n. 4451/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4451/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4451/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULDMANOVIC KARLO nato il 06/05/1979 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; ritenuto che il ricorso di Karlo Sulejmanovic è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già adeguatamente risposto evidenziando — circa la qualificazione ex art. 379 cod. pen del reato descritto nel capo 36 — l'efficienza causale della condotta dell'imputato nel traspoOrtare la refurtiva per assicurarne il profitto agli autori del furto (p.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4451/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 379 cod. pen del reato descritto nel capo 36 — l'efficienza causale della condotta dell'imputato nel traspoOrtare la refurtiva per assicurarne il profitto agli autori del furto (p.

Parole chiave

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gravi addebiti penali verdetto di colpevolezza testimone a carico altri capi d'accusa risposta alla petizione obbligo di testimoniare
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULDMANOVIC KARLO nato il 06/05/1979 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

ritenuto che il ricorso di Karlo Sulejmanovic è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già adeguatamente risposto evidenziando — circa la qualificazione ex art. 379 cod. pen del reato descritto nel capo 36 — l'efficienza causale della condotta dell'imputato nel traspoOrtare la refurtiva per assicurarne il profitto agli autori del furto (p.

10) della sentenza impugnata e perché — circa l'applicazione della recidiva — la Corte di appello non si è limitata a registrare la presenza di precedenti penali specifici, ma ha evidenziato la collocazione delle condotte In un quadro di criminalità più ampio così da denotare una accresciuta pericolosità sociale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammynde. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consiglie estensore Il Pférfente