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Ordinanza — n. 4450/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on evasive crime appeal as generic and procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4450/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Wassim El Khazzari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant's arguments regarding the psychological element of the crime and recidivism were deemed generic and insufficient to challenge the lower court's findings. The court ruled that the appellate court had adequately addressed the specific issues of general intent and the defendant's repeated offenses following a suspended sentence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates generic questions already resolved by the appellate court without presenting new, concrete facts or arguments capable of altering the established legal assessment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments evasion crime psychological intent recidivism assessment suspended sentence court costs responsabilità scemata

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHAZZARI WASSIM (CUI 06IRN3N) nato a SAVIGLIANO il 03/07/2002 avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Wassim El Khazzari, al quale si è aggiunta una memoria conclusiva, è manifestamente infondato perché ripropone in termini generici la questioni, concernente l'elemento psicologico del reato, alla quale la Corte di appello ha adeguatamente risposto rilevando che il dolo nel reato di evasione è generico e nulla di concretamnte rilevante è stato espresso a sostegno dell'addotto stato di alterazione psicofisica comunque non risolventesi in un vizio di mente, e contesta l'applicazione della recidiva che la Corte di appello ha deciso non limitandosi a registrare i precedenti penali , ma osservando che le tre condotte di evasione a pochi giorni di distanza l'una dall'altre esprimono una accentuata capacità a delinquere perché attuate dopo avere beneficato della sospensione condizionale della pena; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigli e estensore idente