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Ordinanza — n. 4448/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for evading home detention by buying cigarettes, ruling it constitutes the crime of escape.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4448/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Rebi Salahden Mohamed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that briefly leaving his home detention location to purchase cigarettes did not constitute the crime of escape. The court rejected this, ruling that any departure from the designated detention area, regardless of the trivial motive, fulfills the elements of the offense.

Regesto Legislator

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Art. 266 c.p.; Art. 267 c.p.: Briefly leaving the designated location for home detention to purchase cigarettes constitutes the crime of escape, as the act of departure itself satisfies the legal requirements regardless of the futility of the motive.

Parole chiave

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crime of escape home detention brief departure trivial motive inadmissible appeal Italian penal code procedural dismissal diritto musulmano

Disposizioni normative citate

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Art. 266 c.p.
Art. 267 c.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REBI SALAHDEN MOHAMED nato a AGRIGENTO il 25/06/1999 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Rebi è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione spiegando come l'allontanarsi, pur soltanto per comperare le sigarette, dal luogo del arresti domiciliari integri comunque il reato di evasione, neanche qualificabile in termini di particolare tenuità a causa della futilità del motivo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am7ende. Così deciso il 29 novembre 2024 stensore I eside