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Ordinanza — n. 4447/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for insults and injuries following police intervention in family dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4447/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Mirko Trinceri's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had already ruled that the Carabinieri's entry into the residence to resolve a family dispute was lawful, making the defendant's reaction of insults and injuries the sole illegality. Consequently, the appellate court's reasoning was deemed sufficient and the appeal was rejected as manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the lower court has already adequately reasoned why the statutory provision is not applicable due to the lawfulness of the authorities' intervention in a family dispute, leaving the defendant's subsequent illegal reaction as the only basis for conviction.

Parole chiave

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inadmissible appeal family dispute intervention Carabinieri lawfulness insults and injuries manifestly unfounded deposizione inattendibile accertamento inesatto dei fatti falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRINCERI MIRKO nato a CASTELVETRANO il 04/11/1993 avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Mirko Trinceri è manifestamente infondato perché ripropone questione alla quale la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione spiegando che non è applicabile l'art. 393-bis cod. pen., perché legittimamente i Carabinieri si recarono presso l'abitazione dell'imputato per sedare una lite in famiglia, sicchè illecita fu la sua reazione con le ingiurie e le lesioni descritte nei capi di imputazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consi ere estensore Il Pyéite