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Ordinanza — n. 4446/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as new arguments fail to challenge the lower court's correct legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4446/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Angela Caruso's appeal inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The lower court correctly ruled that the alleged acts did not constitute the non-punishable offense of aiding under Article 110 of the Penal Code. The appellant's new arguments failed to demonstrate any logical flaw in the factual subsumption under the cited statute.

Regesto Legislator

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Art. 110 cod. pen.; 73 d.P.R. n. 309/1990: An appeal is inadmissible if it merely re-proposes issues already correctly resolved by the appellate court without demonstrating a logical defect in the subsumption of facts under the specific legal provision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility non-punishable aiding factual subsumption error Article 110 Penal Code Court of Cassazione ruling registrazione clandestina di conversazioni inutilizzabilità delle prove illecite audizione o interrogatorio

Disposizioni normative citate

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Art. 110 cod. pen.
73 d.P.R. n. 309/1990
artt. 110 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO ANGELA nato a PALERMO il 06/07/1986 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Angela Caruso, al quale si sono aggiunti motivi nuovi, è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha risposto, correttamente argomentando, circa la non qualificabilità come favoreggiamento non punibile dei fatti ascritti all'imputata ex artt. 110 cod. pen. 73 d.P.R. n. 309/1990, senza che le deduzioni del ricorrente evidenzino vizio logici nella sussunzione dei fatti sotto la fattispecie normativa indicata nella imputazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigli estensore Il Pr idente