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Ordinanza — n. 4445/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4445/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4445/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA ANTONIO nato a PALERMO il 10/08/1994 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Antonio La Rosa è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione spiegando, con una dettagliata analisi delle circostanze fattuali (p. 2), come l'imputato sia stato individuato e identificato dai poliziotti fuori dalla abitazione in cui doveva stare agli arresti domiciliari e, per altro verso, perché il suo rientro nell'abitazione non equivale alla consegna spontanea all'Autorità che consenta la concessione dell'attenuante ex art. 385, comma 4, cod. pen., e non sia riconoscibile, stante la spregiudicatezza della condotta, il caso di particolare tenuità, mentre deve registrarsi che la pena è stata inflitta in misura non distante dal minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4445/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 2), come l'imputato sia stato individuato e identificato dai poliziotti fuori dalla abitazione in cui doveva stare agli arresti domiciliari e, per altro verso, perché il suo rientro nell'abitazione non equivale alla consegna spontanea all'Autorità che consenta la concessione dell'attenuante ex art. 385, comma 4, cod. pen., e non sia riconoscibile, stante la spregiudicatezza della condotta, il caso di particolare tenuità, mentre deve registrarsi che la pena è stata inflitta in misura non distante dal minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare allegazioni di persecuzione contraddittorie domanda di ricusazione apprezzamento anticipato delle prove pericolo di collusione con testimoni motivi di cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA ANTONIO nato a PALERMO il 10/08/1994 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Antonio La Rosa è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione spiegando, con una dettagliata analisi delle circostanze fattuali (p. 2), come l'imputato sia stato individuato e identificato dai poliziotti fuori dalla abitazione in cui doveva stare agli arresti domiciliari e, per altro verso, perché il suo rientro nell'abitazione non equivale alla consegna spontanea all'Autorità che consenta la concessione dell'attenuante ex art. 385, comma 4, cod. pen., e non sia riconoscibile, stante la spregiudicatezza della condotta, il caso di particolare tenuità, mentre deve registrarsi che la pena è stata inflitta in misura non distante dal minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consi iere estensore Il P dente