Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest illogicality in sentencing under Art. 73 DPR 309/1990.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Mazzanares and Tarantino inadmissible, ruling them manifestly unfounded. The appellants contested the conviction and sentencing under Article 73 of the DPR 309/1990, arguing against the application of a penalty exceeding the statutory minimum. The court found no manifest illogicality in the appellate court's reasoning, which adequately justified the sentence based on prior criminal records and the quantity of drugs distributed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.P.R. n. 309/1990; Appeals in criminal matters are inadmissible if the contested judgment does not exhibit manifest illogicality, particularly when sentencing deviations from the statutory minimum are justified by specific aggravating circumstances such as prior records and the scale of criminal activity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MAZZANARES SALVATORE nato a PALERMO il 06/09/2000 TARANTINO ANDREA nato a PALERMO il 30/10/2001 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che i ricorsi di Mazzanares e Tarantino sono manifestamente infondati perché nel contestare la argomentazione sulla base della quale, con esiti convergenti con quelli del Tribunale e sulla scorta di pertinenti massime di esperienza, ha ritenuto gli imputati (le condotte dei quali sono state costantane osservate dalla Polizia giudiziaria) responsabili del reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, non evidenziano manifeste illogicità nella sentenza impugnata; ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'applicazione di una pena non coincidente con il minimo edittale evidenziando i precedenti penali, (prevalentemente per reati della stessa specie,) degli imputati e la quantità di droga da loro ceduta; ritenuto, pertanto, che i ricorsi deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consifire estensore Il Presf1ente