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Ordinanza — n. 4443/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specific arguments regarding sentencing circumstances versus recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4443/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Roberto Crivello's appeal inadmissible, ruling it manifestly unfounded due to the absence of specific arguments supporting the claim that generic mitigating circumstances should outweigh recidivism. The court affirmed the lower court's decision to reject the criminal continuity bond between the offenses, noting that no evidence of a criminal program existed and that the crimes were merely homogeneous acts committed one month apart. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the appellant fails to adduce specific arguments supporting the alleged error in the assessment of mitigating circumstances versus recidivism, or in the rejection of the criminal continuity bond based solely on the homogeneity of offenses without evidence of a criminal program.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism assessment mitigating circumstances criminal continuity bond specific arguments requirement homogeneous offenses procedural costs award verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRIVELLO ROBERTO nato a PALERMO il 24/03/1992 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; t

MOTIVI DELLA DECISIONE

ritenuto che il ricorso, al quale si sono aggiunte le conclusioni scritte, di Roberto Crivello è manifestamente infondato perché non adduce specifici argomenti a sostegno dell'assunto secondo cui le concesse circostanze attenuanti generiche avrebbe dovuto essere considerate prevalenti sulla recidiva, mentre, per altro verso, la Corte ha adeguamente motivato il disconoscimento odel vincolo della continuazione fra i reati per i quali è stato condannato, perché non sono emersi elementi indicativi di un programma criminoso e il vincolo della continuazione non può essere riconosciuto solo in considerazione della omogeneità fra i reati (due evasioni) peraltro commesse a distanza di tempo (un mese) fra loro; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm/nde. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consiglier estensore idente