Cassation court dismisses appeal on drug trafficking liability, confirming lower court's rejection of minor offense exception.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Sanfilippo's appeal inadmissible, confirming the lower courts' rejection of his claim for reduced liability. The court found the appellant's conduct was not occasional and involved significant drug trafficking channels, negating the exception for minor offenses under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. n. 309/1990. Consequently, the appeal was dismissed, and Sanfilippo was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; The exception for minor offenses does not apply when the conduct is non-occasional, involves drug supply channels, or entails significant quantities of narcotics intended for trafficking.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO GIUSEPPE nato a GELA il 23/12/1977 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Giuseppe Sanfilippo è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già adeguatamente risposto, con esiti convergenti con la decisione del Tribunale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, circa il riconoscimento della responsabilità del ricorrente per II reato ascsrtittiogli; ritenuto che la Corte ha confermato la adeguata motivazione addotta nella sentenza di primo grado per escludere il caso di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 — evidenziando la non occasionalità della condotta, l'esistenza di collegamenti con i canali di approvvigionamento della droga, la rilevante quantità di sostanza stupefacente in vari modi detenuta a fini di spaccio come anche — per le stesse ragioni e in assenza di elementi di valutazione favorevole — le circostanze attenuanti generiche; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna . del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigliere estensore esidente