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Ordinanza — n. 4441/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating facts already decided by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4441/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Angelo Di Liberto inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The lower court had already ruled that Di Liberto did not leave his home to buy diapers for his mother and that he failed to produce the requested items when found outside. The court rejected the appeal because it merely re-litigated issues that the Court of Appeal had adequately resolved regarding his absence and criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it re-litigates questions already adequately answered by the court of appeal, particularly when the appellant fails to demonstrate new grounds or a manifest error in the established facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal re-litigation of facts manifestly unfounded court of cassation procedural dismissal registrazione clandestina di conversazioni deposizione inattendibile prove acquisite tramite sorveglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LIBERTO ANGELO nato a PALERMO il 10/02/1966 avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Angelo Di Liberto è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha adeguatamente risposto perché ha escluso che il ricorrente si fosse allontano dal luogo del arresti domiciliari per acquistare, come da lui addotto, dei pannoloni per la madre, evidenziando che egli, pur richiestone dagli agenti che lo trovarono fuori casa, non mostrò tali oggetti, e perché ha negato la sostituzione della pena detentiva rimarcando 'inclinazione dell'imputato al reato, poiché gravato da molteplici gravi e variegati precedenti penali (furto, ricettazione rapina, sequestro di persona); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigli e estensore I/Pr te