Italian court dismisses appeal for home detention breach as crime lacks particular minor status and ignores health connection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Di Benedetto's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. The appellant argued he needed to leave home detention to smoke, citing health issues, but the lower court correctly found no link between his condition and the necessity to flee. Furthermore, the court emphasized his multiple serious criminal records, including three prior escapes, proving the offense was not of particular minor significance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 c.p.; Art. 385-bis c.p.; The breach of home detention for smoking does not constitute a crime of particular minor significance when the offender has a history of serious recidivism and no health connection justifies the escape.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BENEDETTO GIUSEPPE SERGIO nato il 05/11/1990 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Giuseppe Di Benedetto_è manifestamente infondato perché con corretta argomentazione cui la Corte di appello ha escluso che il reato ex art. 385 cod. per il quale è stato condannato costituisca fatto di particolare tenuità rimarcando che non è emersa una connessione fra le condizioni di salute dell'imputato e la necessità, da lui addotta, di allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari per fumare una sigaretta e che lo stesso presenta plurimi e gravi precedenti penali fra i quali tre per evasione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm nde. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consiglir, estensore Il P