Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4438/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4438/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4438/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOUI KOULOUD nato a CALTANISSETTA il 02/08/2000 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Kouloud Aloui è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione spiegando, con una dettagliata analisi delle circostanze fattuali (p. 3) , perché non è credibile che egli non abbia sentito il suono del campanello attivato dai Carabinieri che dovevano controllare la sua presenza nella abitazione in cui doveva stare agli arresti domiciliari e, per altro verso, perché i plurimi precedenti penali e la assenza di contrari significativi elementi di valutazione favorevoli giustifichino il diniego delle circostanze attenuti generiche, considerando anche che la pena è stata applicata nel minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4438/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 3) , perché non è credibile che egli non abbia sentito il suono del campanello attivato dai Carabinieri che dovevano controllare la sua presenza nella abitazione in cui doveva stare agli arresti domiciliari e, per altro verso, perché i plurimi precedenti penali e la assenza di contrari significativi elementi di valutazione favorevoli giustifichino il diniego delle circostanze attenuti generiche, considerando anche che la pena è stata applicata nel minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
asserzione difendibile domanda d'asilo di curdo turco allegazione motivata legittimazione a ricorrere allegazioni inverosimili diritto a un difensore
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALOUI KOULOUD nato a CALTANISSETTA il 02/08/2000 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;MOTIVI DELLA DECISIONE ritenuto che il ricorso di Kouloud Aloui è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto con adeguata motivazione spiegando, con una dettagliata analisi delle circostanze fattuali (p. 3) , perché non è credibile che egli non abbia sentito il suono del campanello attivato dai Carabinieri che dovevano controllare la sua presenza nella abitazione in cui doveva stare agli arresti domiciliari e, per altro verso, perché i plurimi precedenti penali e la assenza di contrari significativi elementi di valutazione favorevoli giustifichino il diniego delle circostanze attenuti generiche, considerando anche che la pena è stata applicata nel minimo edittale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il Consigli e estensore Il Ptedente