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Ordinanza — n. 4407/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for cannabis conspiracy due to generic grounds and lack of specific factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4407/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific factual and legal reasons for his complaint. Although the lower court found the defendant guilty of cannabis cultivation conspiracy based on surveillance footage and intercepted conversations, the appellant merely cited general legal violations without addressing the evidence. The court ruled that generic arguments do not justify a cassation review, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 110 c.p.: An appeal for cassation must be supported by specific factual and legal arguments; generic complaints regarding the violation of joint crime norms without detailing the reasons for the alleged error are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal lack of specific arguments cannabis cultivation conspiracy joint criminal enterprise court costs award Italian criminal procedure impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 110 c.p.
73 commi 1, 2 e 4, 80 comma 2 ,d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo, vizio della motivazione e violazione dell'art. 110 cod.
art. 110 cod. pen
73 commi 1, 2 e 4, 80 comma 2 ,d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo, vizio della motivazione e violazione dell'art. 110 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORLANDO CARLO nato a SALERNO il 26/04/1972 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Orlando Carlo ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 73 commi 1, 2 e 4, 80 comma 2 ,d.P.R.309/1990, lamentando, con unico motivo, vizio della motivazione e violazione dell'art. 110 cod. pen., essendo carente il dolo di partecipazione all'attività illecita svolta dal coimputato Inglese, quest'ultimo destinatario di una prima spedizione proveniente dalla Spagna di sei bustine di cannabis e di una successiva spedizione di 750 semi di cannabis, e che svolgeva attività di commercio di sementi e si occupava della coltivazione di un fondo.

Il ricorso è generico, posto che il ricorrente si limita a dedurre la violazione delle norme sul concorso di persone nel reato, senza indicare le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della sua doglianza. Il giudice ha evidenziato che al ricorrente è contestata sia la detenzione di 144, sostanza stupefacente rinvenuta negli immobili di suo esclusivo (appartamento, garage) nonché nell'auto a lui intestata, che la partecipazione alla coltivazione di migliaia di piante di marijuana, effettuata in concorso con il coimputato Inglese. Al riguardo, sono richiamati non solo i fotogrammi tratti dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno constatato la presenza del ricorrente sul terreno, proprio in corrispondenza delle piante di cannabis illegali di cui egli si prendeva cura in diverse occasioni, ma anche le intercettazioni tra presenti da cui emerge che l'Inglese, nel colloquiare con suo padre, si riferiva a tale Careca (soprannome assegnato al ricorrente) quale complice ed interessato al mantenimento e alla cura della estesa coltivazione di piante del tipo cannabis lecitamente acquistate, tra le quali venivano occultate piantine di canapa illegale.

Il giudice a quo, ha quindi, ritenuto non credibile che il ricorrente non fosse in grado di notare le caratteristiche distintive di queste piante la cui coltivazione è illecita e a cui aveva destinato particolare cura, che invece, per altezza e colore si distinguono visibilmente da quelle lecitamente coltivate. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigliere estensore Il Pr