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Ordinanza — n. 4406/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction for cocaine quantity exceeding minor offense threshold.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4406/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The Court of Appeal had convicted the appellant for trafficking cocaine weighing 20.98 grams, a quantity deemed significant rather than minor. The court rejected the defense's argument that the circumstances warranted a minor offense classification, citing the drug's high purity, potential for widespread distribution, and the appellant's lack of legitimate income and stable residence. Consequently, the conviction was upheld because the lower court correctly assessed the factual and legal elements of the crime.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 1 d.P.R.309/1990; Art. 595 c.p.: When the quantity of cocaine is substantial and of high quality, indicating significant diffusion potential and economic value, the minor offense hypothesis is inapplicable, and the conviction stands if the lower court's reasoning is complete and legally sound.

Parole chiave

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drug trafficking cocaine quantity minor offense threshold Cassazione Roma criminal appeal inadmissibility reato grave di stupefacenti abuso di sostanze guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 1 d.P.R.309/1990
Art. 595 c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IYERE ELVIS nato il 25/05/1991 avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Iyere Elvis ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina, pari a grammi 20,98, con un principio attivo pari al 70,3 °A), da cui erano ricavabili 140 dosi medie singole.

Il giudiceb quo ha evidenziato che tale consistente quantitativo di stupefacente, di ottima qualità, attesta una certa potenzialità diffusiva con relativo valore economico indicativa dell'esistenza di collegamenti dell'imputato con fornitori inseriti nei circuiti dello spaccio di sostanza stupefacente, evidenziando peraltro le condizioni del ricorrente, privo di fonti lecite di guadagno, senza una fissa dimora, solito frequentare connazionali gravati da precedenti penali. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/20