Cassation appeals against summary procedure settlement are inadmissible for generic legal qualification defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeals by Turbato, Fiorino, and Manigrasso inadmissible. Turbato and Fiorino argued generic defects in the appellate court's legal qualification of facts, while Manigrasso claimed the lack of toxicological expertise regarding the seized substance. The court ruled that appeals against settlement orders are inadmissible for legal qualification issues due to the parties' implied waiver, and that Manigrasso's claim was unfounded given the summary procedure's limited scope for additional evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement orders are inadmissible for legal qualification defects as parties waive such grounds, except for illegal sentencing; in summary procedures, additional toxicological expertise is only required if absolutely necessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TURBATO ALESSIO nato a TARANTO il 13/10/1996 FIORINO IVAN nato a TARANTO il 20/03/1976 MANIGRASSO GIANMARCO nato a TARANTO il 02/10/1998 avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Turbato Alessio, Fiorino Ivan e Manigrasso Gianmarco ricorrono per cassazione avverso sentenza della Corte di appello di Lecce, in reazione a reati di cui all' art. 73 d.P.R.309/1990, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., nei confronti di Turbato e Fiorino.
Turbato Alessio e Fiorino Ivan, con distinti ricorsi, deducono, in termini generici, vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti, che il giudice d'appello si è limitato a confermare. Manigrasso Gianmarco deduce violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, in quanto non è stata effettuata alcuna perizia tossicologica sulla sostanza contenuta nel pacco spedito dalla Spagna e consegnato al ricorrente, di cui non si è verificata la natura nè il principio attivo. I ricorsi di Turbato e Fiorino sono inammissibili perché proposti avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti, oltre che del tutto privi di specificità, avendo i ricorrenti lamentato genericamente vizi di motivazione della sentenza impugnata senza alcuna argomentazione a sostegno.
Quanto a vizi denunciabili, si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). E' inoltre inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599- bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196).
Il ricorso di Manigrasso Gianmarco è altresì manifestamente infqndato. Il giudice a quo ha infatti evidenziato che i militari avevano aperto il pacco indirizzatovricorrente e ne avevano accertato il contenuto individuando un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. Il pacco era stato riconsegnato al ricorrente il quale, nei giorni successivi, ha intrattenuto conversazioni telefoniche aventi ad oggetto la cessione di qualcosa che non veniva specificatamente menzionato che veniva quantificato in grammi e a cui corrispondevano piccole somme di danaro.
Il giudice a quo ha quindi ritenuto che le conversazioni concernessero l'oggetto contenuto nel pacco e, conseguentemente, non ha ritenuto necessario l'espletamento di qualunque accertamento in ordine alla quantità di principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente contenuta nel suddetto pacco, come contestato nel capo di imputazione F, qualificando i fatti ai sensi del comma quinto. Del resto, accedendo al rito speciale del giudizio abbreviato, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez.2, n. 5629 del 30/11/2021, Rv. 282585).
Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f