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Ordinanza — n. 4400/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating Art. 581 and 591 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4400/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for cassation were too generic and lacked specific legal or factual analysis. The appellant merely requested annulment without citing specific errors in the lower court's reasoning or identifying particular aspects of the decision to criticize. Consequently, the court applied the statutory requirement that cassation grounds must be specific, ruling that the appeal failed to meet this threshold.

Regesto Legislator

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the legal or factual reasons supporting the request for annulment.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds requirement Criminal Procedure Code specificity of grounds annulment request failure provvedimento d'integrazione nell'assicurazione sociale nuova domanda di prestazioni d'invalidità reinserimento professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 lett. d) cod. proc. pen.
Considerato che l'art. 581, lett.
Art. 591 lett. c) cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc.pen
pen (capo b) deducendo con unico motivo di ricorso violazione di legge in ordine l'affermazione della responsabilità e mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRANNO FRANCESCO PAOLO nato a PALERMO il 23/08/1984 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Arranno Francesco Paolo ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 5, lett.

b) e d) legge 283/1962 (capo a) e 624, 625 cod. pen (capo b) deducendo con unico motivo di ricorso violazione di legge in ordine l'affermazione della responsabilità e mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc.pen. Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum. L'inosservanza del disposto dell'alt 581 lett.

d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'ad 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.