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Ordinanza — n. 4399/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against settlement sentence dismissed as grounds regarding penalty amount are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4399/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised concern the agreed penalty amount rather than procedural vices. The appellant argued a violation of Article 133 of the Penal Code regarding the agreed sentence, but the Court held that such complaints are inadmissible once the settlement is judicially ratified. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 133 c.p.: The cassation appeal against a settlement sentence is inadmissible if it concerns the determination of the agreed penalty, as the judicially ratified settlement cannot be unilaterally modified absent a proven illegality of the imposed sanction.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility criminal settlement sentence agreed penalty modification judicial ratification of settlement unilateral modification prohibition prove tardive ritardo del ministero pubblico tempestività dell'inoltro

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 133 c.p.
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 133 cod.pen.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 133 cod.pen
Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 133 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRETTI MICHELE nato a BRESCIA il 06/12/1994 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Capretti Michele ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., deducendo con unico motivo di ricorso violazione di legge in ordine al diniego di circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01).

Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica la violazione dell'art. 133 cod.pen. rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presi