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Ordinanza — n. 4398/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against penalty application on request dismissed for inadmissibility due to lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4398/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a sentence of penalty application on request based on a lack of reasoning regarding responsibility. The appellant argued for a declaration of acquittal causes under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the Court noted that appeals against such sentences are strictly limited to specific grounds like the defendant's will or legal qualification errors. Consequently, the court ruled that the appellant's complaints fell outside the permissible scope of review for this specific type of judgment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty application on request are strictly limited to grounds concerning the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or illegality of the penalty, rendering other complaints inadmissible.

Parole chiave

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penalty application on request cassation appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure limited grounds of appeal defendant's will expression legittimazione a contestare licenza notifica tardiva dei difetti allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
D.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, difetto di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, D.P.R.309/1990
in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
D.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, difetto di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LECCESE ANGELO nato a GROTTAGLIE il 02/10/1978 avverso la sentenza del 19/07/2024 del GIP TRIBUNALE di TARANTOdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Leccese Angelo ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 1. D.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, difetto di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente lamenta difetto di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme