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Ordinanza — n. 4395/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against penalty imposition on request dismissed for inadmissibility due to lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4395/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a penalty imposed upon request without raising specific statutory grounds. The appellant argued for a lack of reasoning in the penalty determination and a failure to acquit, but these issues do not fall within the limited categories permitted for appeals against such sentences. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty imposition on request are strictly limited to grounds regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty, rendering other complaints inadmissible.

Parole chiave

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penalty on request cassation appeal inadmissibility statutory grounds procedural law prova insufficiente dell'aggravamento clinico accertamento medico incompleto necessità di cure mediche

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
73, comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
D.P.R. 309/1990, Art. 73, comma 1
in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
73, comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO ANGELO nato a FOGGIA il 20/09/1968 avverso la sentenza del 12/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI.clate-akuisp_alle_parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Bruno Angelo ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente lamenta difetto di motivazione nella determinazione della pena e al mancato proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Con igliere esten Il P