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Ordinanza — n. 4391/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against financial fraud conviction for lack of specific intent and excessive sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4391/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's request to re-evaluate factual findings regarding specific intent and sentencing severity. The appellate court had already established guilt based on the concealment of 16 invoices and the defendant's prior criminal record, which the cassation court deemed sufficient grounds for conviction. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 10 d.lgs. 74/2000; Art. 616 c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate factual findings or sentencing severity on appeal if the lower court's reasoning is based on objective trial evidence and is not manifestly illogical.

Parole chiave

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financial fraud specific intent appellate review procedural inadmissibility sentencing severity tax evasion criminal appeal rettifiche finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 10 d.lgs. 74/2000
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.
art. 10 d.lgs.74/2000
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINO PIER LUIGI nato a MAGLIE il 19/09/1982 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; CeklillAtne,..4t Pellegrino Pierjuigi ricorre per-se~-erterziorre avverso sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 2 e 10 d.lgs.74/2000, deducendo, con il primo motivo di ricorso, vizio della motivazione in t- ordine all'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 10 d.lgs.74/2000, in j...11, relazione f'a difetto di prova del dolo specifico, essendo comunque l'autorità finanziaria riuscita a ricostruire aliunde il volume di affari del ricorrente e, con il secondo motivo di ricorso, lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, determinato in misura non prossima al minimo edittale.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

In ordine al primo motivo, il giudice a quo ha, infatti, evidenziato l'occultamento o il deterioramento di ben 16 fatture, condotta certamente finalizzatq,all'evasione, non essendo stata presentata la dichiarazione fiscale relativa alla medesima annualità, < 41.-; O 4 14 e* .e. eh .241 41. e e i -4 I dk",,e +t ."4 i • . In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente e la gravità del fatto, trattandosi dell'emissione di centinaia di fatture per operazioni inesistenti, ritenendo insufficiente a tal fine la scelta processuale di ricorrere alle forme del rito abbreviato.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigliere estens