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Ordinanza — n. 4390/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded challenges regarding marijuana cultivation and non-prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4390/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The lower court found 25 marijuana plants capable of producing 39 doses, rejecting the defense of domestic auto-consumption and the exemption for minor offenses. The court held that the first-instance judgment was legally sound and factually precise, rendering the cassation grounds manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 131 bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The cassation appeal is inadmissible when the challenges to the conviction for drug cultivation and the application of the non-prosecution clause are manifestly unfounded, as the lower court correctly assessed the quantity of plants and doses and the nature of the cultivation.

Parole chiave

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marijuana cultivation auto-consumption exemption non-prosecution clause manifestly unfounded appeal procedural inadmissibility consumo di canapa coltivazione di canapa contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUNSOLO FRANCESCO GIAMPIERO nato a GIOIA TAURO il 20/07/1989 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; i Cunsolo Francesco Giampidro ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna perWeato di cui all'art.73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, posto che le piantine di marijuana rinvenute in suo possesso sono in grado di produrre un prodotto con principio attivo per circa 39 dosi e, con il secondo motivo di ricorso, lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.

La censura è manifestamente infondata. Il giudice a quo ha evidenziato che sul terrazzo dell'abitazione del ricorrente sono state rinvenute 25 piantine di marijuana di altezza variabile dai 20 ai 50 cm già invasate, nonché materiale idoneo alla coltivazione, e che dal prodotto delle piantagioni erano estraibili ben 39,2 dosi, come emerge dalla consulenza tecnica tossicologica effettuata sulle foglie e sulle infiorescenze, ritenendo che non si configuri l'ipotesi della coltivazione domestica destinata all'autoconsumo sia in relazione al numero di piante coltivate (25) e del numero di dosi ricavabili (39) sia in relazione alle modalità della coltivazione, per nulla rudimentali.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Non censurabile è altresì la motivazione con la quale il giudice a quo, per le medesime ragioni, ha escluso l'applicazione dell'ad 131 bis cod. pen., non ritenendo il fatto di lieve entità.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a