Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding personal drug use versus trafficking intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Giovanni Zizzi's cassation appeal inadmissible due to a manifest lack of reasoning concerning the distinction between personal use and trafficking. The appellate court found that the quantity of hashish, its divided packaging, and the natural decay process indicated intent to sell rather than personal consumption. The Supreme Court upheld this decision, noting the lower court thoroughly examined all defense arguments and provided a precise factual reconstruction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 4 e comma 5, d.P.R. 309/1990; When drug possession involves a large quantity, divided packaging, and signs of decay, the court must explicitly reason why personal use is rejected in favor of trafficking intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIZZI GIOVANNI nato a FASANO il 19/07/1975 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Zizzi Giovanni ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, deducendo con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo stato rinvenuto alcun tipo di sostanza stupefacente presso la sua abitazione né alcuno strumento atto al confezionamento delle sostanze droganti o alcuna somma di denaro, in contanti e di rilevanza, da ricondurre alla cessione a terzi della sostanza stupefacente di tipo hashish, che il ricorrente deteneva sulla sua persona per uso esclusivamente personale.
La censura è manifestamente infondata. Il giudice a quo ha ritenuto che lo stupefacente detenuto all'interno del giubbotto suddiviso in 8 stecche non fosse destinato esclusivamente al consumo personale in ragione del numero considerevole di dosi ricavabili, considerato anche il naturale processo di decadimento della sostanza, evidenziando peraltro il confezionamento frazionato, elemento sintomatico della destinazione alla cessione. In ragione di ciò ha ritenuto neppure inquadrabile i fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme