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Ordinanza — n. 4386/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on drug trafficking conviction regarding anonymous denunciations and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4386/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that an anonymous police report invalidates the seizure of drugs. The appellant argued the anonymous denunciation violated procedural rules, while the court noted the report was merely a tip-off for an independent investigation supported by solid evidence like phone records and witness testimony. Furthermore, the court upheld the denial of sentencing mitigation because the defendant's extensive drug distribution and profit motive outweighed any alleged minor contribution to investigations.

Regesto Legislator

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Art. 333, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen.: The prohibition against using anonymous denunciations does not apply to police investigative initiatives based on confidential tips; similarly, generic claims of minor profit do not automatically qualify for sentencing mitigation when the overall criminal conduct involves significant social harm and profit.

Parole chiave

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anonymous denunciation admissibility drug trafficking seizure sentencing mitigation denial profit motive assessment procedural nullity claim traffico di cocaina inchiesta per reati di droga possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 333, comma 3, cod. proc. pen.
309, sulla base di una segnalazione proveniente da fonte confidenziale e anonima, non riferendosi il divieto di utilizzazione delle denunce anonime di cui all'art. 333, comma 3, cod. proc. pen., alle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all'acquisizione della notizia di reato (Sez.4, n.
Art. 103, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
In ordine alla prima doglianza, si precisa che in tema di stupefacenti è legittimo il sequestro della sostanza stupefacente eseguito dalla polizia giudiziaria d'iniziativa a seguito di perquisizione disposta ai sensi dell'art. 103 del d.P.R.
Art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.
Con il secondo motivo lamenta omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez.4, n. 2849 del 05/11/2019
pen., alle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all'acquisizione della notizia di reato (Sez.4, n. 2849 del 05/11/2019 Ud.
Sez.1, n. 38605 del 15/07/2021
Sez.1, n. 38605 del 15/07/2021 Cc.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022
In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv.
Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021
Sez. 3, Sentenza n. 18013 del 05/02/2019
pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, Sentenza n. 18013 del 05/02/2019 Rv.
Sez. U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020
Sez. U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARUCCIO ANTONIO nato a LECCE il 09/11/1969 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Maruccio Antonio ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, fondata su una denuncia anonima pervenuta ai militari, inutilizzabile ai sensi dell'art. 333, comma 3, cod. proc. pen.

Con il secondo motivo lamenta omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. In ordine alla prima doglianza, si precisa che in tema di stupefacenti è legittimo il sequestro della sostanza stupefacente eseguito dalla polizia giudiziaria d'iniziativa a seguito di perquisizione disposta ai sensi dell'art. 103 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla base di una segnalazione proveniente da fonte confidenziale e anonima, non riferendosi il divieto di utilizzazione delle denunce anonime di cui all'art. 333, comma 3, cod. proc. pen., alle iniziative investigative della polizia giudiziaria volte all'acquisizione della notizia di reato (Sez.4, n. 2849 del 05/11/2019 Ud. (dep. 24/01/2020) Rv. 278030;

Sez.1, n. 38605 del 15/07/2021 Cc. (dep. 27/10/2021 ) Rv. 282070). La doglianza è peraltro generica posto che ricorrente non indica in maniera specifica le ragioni e i dati di fatto su cui è fondata la richiesta di nullità della sentenza impugnata e difetta di rilevanza, in quanto il giudice a quo .44 4. non ha fondato il proprio convincimento sulla base della denuncia anoninna,Vsulla base di un quadro probatorio del tutto solido e completo: emerge dalla motivazione che sono stati acquisiti i tabulati telefonici di Paoli Giuseppe da cui si desumono contatti finalizzati ad acquisti di cocaina con il ricorrente, e le sommarie informazioni testimoniali di Fernando Persano, Capone Massimo e Pinto Stefano, nonché di altri assuntori di sostanza stupefacente, che hanno riferito di fornirsi di cocaina dal ricorrente.

In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269).

Nel caso in disamina, il giudice a quo ha fatto riferimento alla fiorente attività di spaccio gestita dal ricorrente, che ha dimostrato di essere in grado anche di ampliare la schiera degli acquirenti, e al comportamento processuale tenuto, affermando che il Maruccio non ha fornito alcuna informazione sui suoi canali di rifornimento. Né il ricorrente, che asserisce di aver fornito informazioni specifiche e dettagliate, indica, se non genericamente, quale sia stato il contributo effettivo offerto allo svolgimento delle indagini. Altrettanto congrua è la motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante, con la quale il giudice a quo ha evidenziato che il ricorrente era solito cedere, con cadenza periodica e a più persone, dosi di cocaina al prezzo di euro 40 ogni mezzo grammo, e che la condotta illecita, nel suo complesso, denota una finalità di lucro non marginale, considerata la disponibilità di un quantitativo di cocaina di grammi 69,00 circa da cui erano ricavabili ben 169 dosi.

Ed infatti, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell'avere agito per conseguire o dell'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità prevista dall'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguardo soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali (Sez. 3, Sentenza n. 18013 del 05/02/2019 Rv. 275950). Il che impone una valutazione che si estende al di là della condotta isolatamente considerata, dovendo la valutazione in termini di particolare tenuità investire tanto l'elemento del lucro in concreto conseguito e, dunque, un fattore suscettibile di un apprezzamento squisitamente economico, quanto le conseguenze che da essa derivano e dunque i risvolti di natura criminale che vanno al di là, in quanto riferiti al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, di un'angolazione soltanto patrimoniale (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 24990 del 30/01/2020, Dabo, Rv. 279499). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 I