Ordinanza — n. 4385/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIA ANGELO nato a CASARANO il 01/08/1978 avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di LECCEda~ds3:ratl:L. --12ark.i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ria Angelo ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione e 181 D.Igs. 42/2004, deducendo violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità. Il ricorso è tardivo. La sentenza del Tribunale di Lecce e stata letta e depositata con motivazione contestuale in data 16/05/2024, mentre il ricorso è stato depositato in data 01/07/2024; 1.e, /decorso il termine di 30 giorni per impugnare, trattandosi di imputato assente. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4385/2025 — snpen · Corte di Cassazione: --12ark.i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ria Angelo ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione e 181 D.Igs. 42/2004, deducendo violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità. Il ricorso è tardivo. La sentenza del Tribunale di Lecce e stata letta e depositata con motivazione contestuale in data 16/05/2024, mentre il ricorso è stato depositato in data 01/07/2024; 1.e, /decorso il termine di 30 giorni per impugnare, trattandosi di imputato assente. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIA ANGELO nato a CASARANO il 01/08/1978 avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di LECCEda~ds3:ratl:L. --12ark.i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ria Angelo ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione e 181 D.Igs. 42/2004, deducendo violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità. Il ricorso è tardivo. La sentenza del Tribunale di Lecce e stata letta e depositata con motivazione contestuale in data 16/05/2024, mentre il ricorso è stato depositato in data 01/07/2024; 1.e, /decorso il termine di 30 giorni per impugnare, trattandosi di imputato assente. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente