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Ordinanza — n. 4385/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4385/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4385/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIA ANGELO nato a CASARANO il 01/08/1978 avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di LECCEda~ds3:ratl:L. --12ark.i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ria Angelo ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione e 181 D.Igs. 42/2004, deducendo violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità. Il ricorso è tardivo. La sentenza del Tribunale di Lecce e stata letta e depositata con motivazione contestuale in data 16/05/2024, mentre il ricorso è stato depositato in data 01/07/2024; 1.e, /decorso il termine di 30 giorni per impugnare, trattandosi di imputato assente. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4385/2025 — snpen · Corte di Cassazione: --12ark.i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ria Angelo ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione e 181 D.Igs. 42/2004, deducendo violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità. Il ricorso è tardivo. La sentenza del Tribunale di Lecce e stata letta e depositata con motivazione contestuale in data 16/05/2024, mentre il ricorso è stato depositato in data 01/07/2024; 1.e, /decorso il termine di 30 giorni per impugnare, trattandosi di imputato assente. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Parole chiave

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osservanza dei termini domanda tardiva di ricusazione tempestività dell'inoltro ritardo del ministero pubblico durata ragionevole del procedimento termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIA ANGELO nato a CASARANO il 01/08/1978 avverso la sentenza del 16/05/2024 del TRIBUNALE di LECCEda~ds3:ratl:L. --12ark.i udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ria Angelo ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 54 e 1161 del codice della navigazione e 181 D.Igs. 42/2004, deducendo violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità. Il ricorso è tardivo. La sentenza del Tribunale di Lecce e stata letta e depositata con motivazione contestuale in data 16/05/2024, mentre il ricorso è stato depositato in data 01/07/2024; 1.e, /decorso il termine di 30 giorni per impugnare, trattandosi di imputato assente. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente