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Ordinanza — n. 4381/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement dismissed as parties' agreement implies waiver of further legal objections.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4381/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a settlement agreement reached at the appellate level. The appellant argued that the facts should be reclassified under a specific drug quantity provision, but the court held that entering into a settlement implies a waiver of all further grievances regarding the legal qualification of the facts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A settlement agreement at the appellate stage implies a waiver of all further grievances regarding the legal qualification of the facts, rendering subsequent cassation appeals inadmissible except for claims of illegal sentencing.

Parole chiave

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appellate settlement waiver of grievances cassation inadmissibility legal qualification procedural costs reati qualificati contro gli stupefacenti alleggerimento della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACCARINO EMANUELA nato a NAPOLI il 28/03/1982 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Vaccarino Emanuela ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACCARINO EMANUELA nato a NAPOLI il 28/03/1982 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Vaccarino Emanuela ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
272969) nonché quelle che attengano alla determinazione della pena che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACCARINO EMANUELA nato a NAPOLI il 28/03/1982 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Vaccarino Emanuela ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., lamentando l'erronea qualificazione dei fatti contestati da inquadrarsi più correttamente nell'ambito dell'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990 in relazione alla modica quantità di sostanza stupefacente detenuta e ceduta. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

Si osserva che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art.599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969) nonché quelle che attengano alla determinazione della pena che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102).

E' dunque inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599- bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, dep. 08/10/2019, Rv. 277196). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigliere estensore Il President