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Ordinanza — n. 4380/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of retroactive application of the new crime to past acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4380/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the new criminal offense could not apply retroactively to acts committed before its effective date. The appellant argued that the abrogation of the previous crime violated the principle of the milder law, but the court found this argument infounded. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 7 D.L. 4/2019; Art. 2 comma 2 cod. pen.: The principle of the milder law does not permit the application of a new criminal provision to acts completed prior to its entry into force, even if the new provision abrogates the old one.

Parole chiave

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principle of milder law retroactivity of criminal law abrogation of crime non-retroactivity Cassation inadmissibility tassa sulle case da gioco reddito da lotterie, giochi e scommesse rendita di invalidità retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 7 D.L. 4 del 2019
Si è affermato che l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l.
Art. 2 comma secondo cod. pen.
197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024 Rv. 285964
85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024 Rv. 285964).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGIERO CARMELO GIUSEPPE nato a ENNA il 24/01/1971 avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ruggiero Carmelo Giuseppe ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 7 D.L. 4 del 2019 in relazione all'omessa comunicazione di informazioni relative al reddito personale, essendo egli titolare di conti di gioco. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce l'intervenuta abrogazione della fattispecie incriminatrice.

Si è affermato che l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., in quanto assicura la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024 Rv. 285964).

La doglianza è dunque manifestamente infondata. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024 Il Consigliere estensore Il Presiden