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Ordinanza — n. 4379/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic mitigating circumstances due to prior convictions and quantity of contraband.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4379/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request for generic mitigating circumstances. The appellant argued for leniency, but the lower court denied it citing six prior convictions and the large quantity of contraband. The supreme court upheld this decision, ruling that the sentencing determination was not arbitrary and thus lacked grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot review the substantive decision to deny generic mitigating circumstances when the lower court's reasoning is logical and based on established facts such as prior convictions and the scale of the offense.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances contraband quantity prior convictions cassation inadmissibility sentencing discretion traffico aggravato di cocaina estradizione importazione illegale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
art. 616 cod. proc. pen
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARIGLIANO CIRO nato a NAPOLI il 22/04/1964 avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Marigliano Ciro ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'ad 291 bis D.P.R.43/1973, in relazione alla detenzione e al trasporto sul territorio italiano di un quantitativo di tabacchi lavorati esteri, pari a 4900 chilogrammi di sigarette di diversa tipologia. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato. Si ricorda che le determinazioni del giudice in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità ove siano sorrette da motivazioni congrua ed esente da vizi logici. La Corte territoriale ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche in ragione della presenza di ben sei precedenti specifici con condanne irrevocabili, di cui due per condotte analoghe2WeGeGlenti-che-avrebbera-consentito di. _j.r la recidi a_xetgiata -ifiée—berrevotmerrte-ustiusa-da e t/dice-di rado nonché in ragione delle circostanze del fatto, trattandosi di detenzione e di trasporto di un quantitativo cospicuo di sigarette, ritenendo tuttavia di rideterminare il trattamento sanzionatorio alla pena di anni due di reclusione, avendo il ricorrente ammesso le proprie responsabilità.

A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen