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Ordinanza — n. 4377/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against confiscation order in penalty-on-request case dismissed for inadmissibility due to merit issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4377/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged factual findings regarding the source of seized funds rather than procedural grounds. The appellant argued the confiscation was disproportionate to her income, but the appeal against a penalty-on-request judgment is strictly limited to specific legal defects like wrong qualification or lack of correlation between the request and the sentence. Since the complaint addressed substantive facts outside the permissible scope of review, the appeal was rejected and costs awarded.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty-on-request judgments are limited to specific legal grounds; complaints regarding factual merit or proportionality are inadmissible.

Parole chiave

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penalty on request confiscation of assets inadmissible appeal proportionality test Cassation review limits infrazione alle norme della circolazione termine di comunicazione ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 240 bis cod. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
pen., ritenuta erroneamente sproporzionata rispetto al suo reddito, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.
D.P.R. 309/1990
art. 240 bis cod. pen
art. 444 cod. proc. pen
pen., ritenuta erroneamente sproporzionata rispetto al suo reddito, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRIAMONTE LUCIA (CUI 06WABRN) nato a ROMA il 30/05/1962 avverso la sentenza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di ROMAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo Briamonte Lucia deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla confisca della somma di danaro di euro 500 disposta ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., ritenuta erroneamente sproporzionata rispetto al suo reddito, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, 80, d.P.R.309/1990.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

At firnasolaísamina, tuttavia, la doglianza investe profili di merito di accertamento fattuale, concernenti la provenienza della somma in sequestro dal reddito di cittadinanza che percepisce mensilmente. Quindi, la ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto dì correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore Il PreSide