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Ordinanza — n. 4375/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to precluded grounds regarding acquittal conditions and confiscation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4375/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were precluded by law. The appellant challenged the second-instance judgment on issues of acquittal conditions and confiscation, which fall outside the permissible scope of cassation review. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; The appeal to the Court of Cassation against a second-instance judgment is admissible only for defects in the formation of the parties' will to accept the settlement or divergent content of the judgment, excluding complaints regarding waived grounds or the failure to evaluate conditions for acquittal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility precluded grounds of appeal acquittal conditions evaluation confiscation not appealable second instance settlement difetto di legittimazione del ministero pubblico difesa d'ufficio diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
73, d.P.R.309/1990, deducendo con il primo motivo, vizio della motivazione in ordine in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 73 d.P.R.309/1990
Quanto alle doglianze concernenti la confisca, si evidenzia che il motivo non è oggetto di appello, che concerneva esclusivamente la responsabilità, l'applicazione dell'ipotesi di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990, la recidiva e il trattamento sanzionatorio, e non è pertanto deducibile.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
73, d.P.R.309/1990, deducendo con il primo motivo, vizio della motivazione in ordine in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R.309/1990
Quanto alle doglianze concernenti la confisca, si evidenzia che il motivo non è oggetto di appello, che concerneva esclusivamente la responsabilità, l'applicazione dell'ipotesi di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990, la recidiva e il trattamento sanzionatorio, e non è pertanto deducibile.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAHID SALAH EDDINE (01IK64N) nato a OUED ZEM( MAROCCO) il 25/03/1980 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Chahid Salah Eddine ricorre avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., per plurime contestazioni del reato di cui all'art. 73, d.P.R.309/1990, deducendo con il primo motivo, vizio della motivazione in ordine in ordine alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, con il secondo motivo, violazione di legge in ordine alla confisca dei telefoni cellulari e di una somma di danaro.

Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni dì proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Pertanto, è precluso il motivo relativo alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Quanto alle doglianze concernenti la confisca, si evidenzia che il motivo non è oggetto di appello, che concerneva esclusivamente la responsabilità, l'applicazione dell'ipotesi di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990, la recidiva e il trattamento sanzionatorio, e non è pertanto deducibile. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensor Il