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Ordinanza — n. 4374/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise sentencing argument in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4374/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Dieng Babacar inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for drug offenses, arguing for a lighter sentence based on the quantity of drugs and his criminal history. The court ruled that this specific sentencing argument was not raised during the appeal proceedings, making it inadmissible under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R.309/1990; Art. 131 bis cod. pen.: An argument regarding the appropriate sentencing range must be explicitly raised in the second instance; failure to do so renders the claim inadmissible in cassation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing argument omission second instance procedure drug trafficking penalty cassation review limits allegazioni insufficientemente motivate costi della perizia danni della tempesta

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod.
Art. 73 comma 5 d.P.R.309/1990
Art. 131 bis cod. pen.
La censura concernente la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, non è stata dedotta in appello.
art. 131 bis cod. pen
La censura concernente la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, non è stata dedotta in appello.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIENG BABACAR (CUI: 01KVFOR) nato il 12/12/1977 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Dieng Babacar ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento dell'ipotesi di minore gravità. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus dausus delle censure deducibili in sede di legittimità, posto che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al quantitativo non esiguo dello stupefacente e ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente, tra cui ben 7 condanne per reati in materia di stupefacenti, determinando così la pena base in misura lievemente superiore al minimo edittale. La censura concernente la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, non è stata dedotta in appello.

Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presiden