Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4373/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as facts and evidence evaluation belong to trial court jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4373/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the grounds raised concern factual evaluation and evidence reconstruction reserved for the trial judge. The appellate court inferred drug trafficking intent from the variety of substances found, the total quantity of 192 doses, and surveillance showing frequent visits by numerous unconnected individuals. Since the lower court's reasoning was logical and based on sound factual assessments, the cassation court could not overturn these determinations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against judgments on criminal liability must be limited to legal errors; issues regarding the evaluation of evidence and the reconstruction of facts fall exclusively within the exclusive jurisdiction of the court of first instance and are therefore inadmissible in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal liability drug trafficking factual evaluation evidence reconstruction cassation jurisdiction inadmissible appeal trial court competence restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASIC IVAN nato il 23/03/1978 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Tasic Ivan ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla responsabilità, rappresentando la destinazione della sostanza stupefacente a uso personale. Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus dausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalla diversità di sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione del ricorrente, dal quantitativo complessivo dello stupefacente, pari a 192 dosi, nonché dai risultati dell'attività di osservazione posta in essere dai carabinieri da cui è emersa la frequentazione dell'abitazione dell'imputato e di un altro soggetto separatamente giudicato, da parte di numerose persone senza alcuna giustificazione. Il giudice ha altresì evidenziato che non sussistono elementi da cui desumere che l'imputato è tossicodipendente o anche solo assuntore di plurime tipologie di stupefacenti.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è quindi enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle amm