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Ordinanza — n. 4372/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4372/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4372/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI EVA nato a PALERMO il 10/04/1985 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ruggeri Eva ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo dì ricorso, violazione dì legge in ordine alla affermazione della responsabilità, non essendo stata accertata la presenza rirs1..rca —e-Crii cause di non punibilità, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4372/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo dì ricorso, violazione dì legge in ordine alla affermazione della responsabilità, non essendo stata accertata la presenza rirs1..rca —e-Crii cause di non punibilità, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali ammende per infrazione procedurale procedura di ricusazione ostacoli tecnici condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERI EVA nato a PALERMO il 10/04/1985 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ruggeri Eva ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo dì ricorso, violazione dì legge in ordine alla affermazione della responsabilità, non essendo stata accertata la presenza rirs1..rca —e-Crii cause di non punibilità, nonché in ordine al trattamento sanzionatorio.

Considerato che l'art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. La ricorrente, infatti, sì limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là, di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.

L'inosservanza del disposto dell'alt 581 lett.

d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591, lett. c), cod. proc. pen, quale causa di inammissibilità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente