Italian Court dismisses drug trafficking appeal arguing marijuana lacked potency, ruling merit issues barred in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThree defendants appealed a conviction for drug trafficking, arguing the marijuana possessed was ineffective and of poor quality. The court held that this argument concerns the merits of the case, specifically the evaluation of evidence and factual reconstruction, which are reserved for the trial judge. Consequently, the appeals were declared inadmissible because the lower court's findings were supported by sufficient reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 49 cod. pen.; Appeals challenging the quality or potency of drugs as constituting an impossible attempt are inadmissible in cassation, as they require a review of factual evaluation reserved for the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONO SALVATORE nato a ANOIA il 07/06/1967 BUZZAI NICODEMO nato a POLISTENA il 09/10/1993 FOSSARI MARCO nato a POLISTENA il 17/12/1988 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Bono Salvatore, Buzzai Nicodemo e Fossari Marco ricorrono avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso comune a tutti i ricorrenti, violazione dell'art. 49 cod. pen., essendo lo stupefacente del tipo marijuana del tutto privo di efficacia drogante e di scarsa qualità, tanto da essere oggetto di contestazione da parte degli acquirenti.
La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice a quo, alla pagina 31 della sentenza gravata, ha richiamato i risultati delle analisi chimiche effettuAte sulla sostanza in oggetto, da cui risulta un principio attivo pari al 5%, e non pari a zero, come iIm il. ricorrent4, e ha affermato che non assume rilevanza la qualità, più o meno scadente, della sostanza, ai fini della configurazione del reato.
Al riguardo, si precisa che solo nel caso in cui il principio attivo effettivamente presente nella sostanza sia di misura talmente irrilevante da non poter produrre alcun effetto drogante, la sostanza stupefacente non può considerarsi "stupefacente", ricorrendo l'ipotesi del reato impossibile per inidoneità del mezzo ex art. 49 cod. pen. (Sez.6, n. 12444 de/ 15/05/1990 Ud. (dep. 17/09/1990) Rv. 185343). Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore Il Pre