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Ordinanza — n. 4367/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4367/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4367/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANFALOUTI MOHAMED (CUI 02RZ9I1) nato il 12/07/1992 avverso la sentenza del 12/07/2024 del GIP TRIBUNALE di NOVARAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo E! Manfalouti Mohamed deduce vizio della motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 4367/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Parole chiave

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sanzione disciplinare violazione dei doveri professionali procedura disciplinare degli avvocati sanzione disciplinare del notaio perseguimento penale per diffamazione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
pen, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANFALOUTI MOHAMED (CUI 02RZ9I1) nato il 12/07/1992 avverso la sentenza del 12/07/2024 del GIP TRIBUNALE di NOVARAdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo E! Manfalouti Mohamed deduce vizio della motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.309/1990. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cessazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in disamina, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura dì sicurezza, ma alla mancata declaratoria di cause di cui all'art. 129 cod.proc.pen.

Si tratta di doglianze non consentite. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presi