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Ordinanza — n. 4365/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merit issue, holding sentencing balance is non-appealable if motivated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4365/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the sole ground of review concerned the substantive balancing of mitigating and aggravating circumstances. The appellant argued that generic mitigating factors should outweigh the contested recidivism, while the lower court had weighed these heterogeneous circumstances as equivalent and non-prevalent. The Supreme Court ruled that such sentencing determinations are non-appealable in cassation when supported by congruous and logically sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990: Sentencing decisions involving the balance of heterogeneous mitigating and aggravating circumstances are non-appealable in cassation if supported by congruous and logically sound reasoning.

Parole chiave

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sentencing balance recidivism mitigating circumstances cassation admissibility non-appealable merits heterogeneous circumstances DPR 309/1990 requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 3, cod. pen.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 cod.
Art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990
art. 69 cod. pen
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNI MAURIZIO nato a ROMA il 09/01/2001 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ianni Maurizio ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva. La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 cod. pen., nel caso di concorso di circostanze eterogenee, sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso in disamina, il giudice a quo, nel ritenere le circostanze equivalenti e non prevalenti sulle contestate aggravanti, ha fatto richiamo, con motivazione congrua e esente da vizi, alle peculiari modalità del fatto, effettuando una valutazione complessiva ed unitaria delle circostanze eterogenee in termini di equivalenza fra le stesse (art. 69, comma 3, cod. pen.) e ritenendo tale valutazione idonea a realizzare un trattamento sanzionatorio adeguato alla gravità dei fatti contestati.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente