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Ordinanza — n. 4364/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against summary penalty application dismissed for inadmissibility due to factual rather than legal qualification issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4364/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the summary penalty application inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the facts regarding the sale of hashish, but the Court found the complaint focused on factual assessment rather than legal qualification. Consequently, the appeal was rejected because it did not address the specific grounds required for challenging a summary penalty application.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against summary penalty applications are limited to specific legal grounds; complaints regarding factual findings or merit evaluations are inadmissible.

Parole chiave

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summary penalty application inadmissible appeal factual qualification legal qualification Cassation procedure hashish trafficking costs order corretta notificazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
73 d.P.R.309/1990, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990
pen., per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, rappresentando l'irrilevanza del dato ponderale e della tipologia di stupefacente.
art. 73 d.P.R.309/1990
art. 444 cod. proc. pen
73 d.P.R.309/1990, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORENZA FRANCESCO nato a NAPOLI il 31/08/1978 avverso la sentenza del 04/07/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLIdato av7rso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo Fiorenza Francesco deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, rappresentando l'irrilevanza del dato ponderale e della tipologia di stupefacente.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. peri. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. t Peri/caso disamina, tuttavia, la doglianza non pone una questione di erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto la censura investe profili di accertamento fattuale e di valutazioni di merito concernenti la cessione di grammi 898,68 di sostanza del tipo hashish.

Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle