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Ordinanza — n. 4362/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction, rejecting minor offense claim due to high drug weight and cash found.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4362/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court convicted the appellant for drug trafficking based on the quantity of cocaine, crack, and marijuana found in his vehicle, alongside a large sum of cash presumed to be drug proceeds. The court rejected the argument for a minor offense because the total weight and financial evidence indicated a significant trafficking operation rather than small-scale dealing.

Regesto Legislator

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Art. 73, commi 4 e 7, d.P.R. 309/1990; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: The principle of minor offense does not apply when the quantity of drugs and associated financial evidence demonstrate a significant trafficking operation rather than small-scale dealing.

Parole chiave

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drug trafficking conviction minor offense defense cocaine weight analysis cash proceeds evidence Cassation inadmissibility condono delle spese procedurali deduzione delle spese professionali violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 73 commi 4 e 7, d.P.R. 309/1990
A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R.
Art. 73 comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGGRAZIATO ANTONIO nato a SIRACUSA il 16/09/1999 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Aggraziato Antonio ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 commi 4 e 7, d.P.R.309/1990, lamentando il mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, in particolare richiamando il grado di purezza della sostanza stupefacente detenuta all'intero dell'autovettura, di tipologia diversa (215 buste di cocaina del peso di grammi 55,4; 170 bustine di sostanza del tipo crack, del peso di grammi 26,9; 213 bustine di marijuana del peso complessivo di grammi 93), nonché la significatività del dato ponderale e il rinvenimento di una cospicua somma di danaro nella disponibilità dell'imputato, verosimilmente provento dell'attività di spaccio.

A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dunque in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il consigliere estensore Il Preside