Italian Court dismisses appeal on recidiva grounds as merits issues are inadmissible in cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the complaint regarding recidiva concerns the merits of the case. The appellant argued that the appellate court incorrectly classified a prior offense as simple rather than recidiva, but the court noted that sentencing determinations are non-reviewable in cassation unless flawed. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation on sentencing or recidiva determinations are inadmissible as they concern the merits, which are only reviewable if the lower court's decision lacks sufficient motivation or contains logical-legal errors.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEDONE GIANNI nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 13/04/2001 avverso la sentenza del 02/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Pedone Gianni ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva, che il giudice d'appello ha derubricato in semplice. La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla recidiva sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Si è, al riguardo, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabilire, ai fini dell'applicazione o meno dell'aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest'ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l'occasionalità della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile.
Nel caso in disamina, il giudice a quo ha ritenuto che la recidiva originariamente contestata, sebbene non qualificata come reiterata specifica ed infraquinquennale, debba essere applicata, richiamando al riguardo i due precedenti specifici da cui è gravato il ricorrente ed evidenziando che tali precedenti, in quanto cronologicamente vicini fra loro e con i fatti per cui è processo, sono espressivi di un incremento di pericolosità. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Consigliere estensore Il Pr