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Ordinanza — n. 4357/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for unauthorized boating in marine reserve due to inadmissible factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4357/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for unauthorized boating in a marine reserve, arguing that his actions were excusable under Article 54 of the Penal Code and that the five-year statute of limitations had expired. The court rejected these claims because the appeals focused on factual disputes and new interpretations of evidence, which are reserved for the trial court, and because the five-year limitation period had not yet elapsed at the time of the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 54 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals against criminal judgments must be limited to legal errors; factual disputes and requests for new evidence evaluations are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility statute of limitations marine reserve violation factual review prohibition Article 54 Penal Code realizzazione forzata di immobili sequestro di beni immobili realizzazione del pegno immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 54 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 54 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAROTENUTO LUCA nato a NAPOLI il 27/02/1977 avverso la sentenza del 19/02/2015 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Carotenuto Luca ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui agli artt. 19 e 30 L.394/1991, per aver sostato abusivamente nella riserva Marina Parco Sommerso con un natante da diporto, del tipo gommone, della lunghezza di metri 5 e con motore fuoribordo della potenza di 165 KW, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge, trattandosi di condotta scriminata ai sensi dell'art. 54 cod. pen.

Il ricorrente, con il secondo motivo, contesta l'affermazione della responsabilità, con il terzo deduce l'intervenuta prescrizione, con il quarto lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la congruità del trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. La prima e la seconda doglianza esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito e proponendo censure in punto di fatto, con cui si tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle emergenze istruttorie esaminate dal giudice di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

Nel caso in disamina il giudice ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica, avendo ritenuto inverosimile e persino fantasiosa la tesi difensiva secondo cui l'avvicinamento nella zona protetta si era reso necessario allo scopo di salvare l'anziano padre accidentalmente caduto in acqua al largo 9.etrin prossimità della zona protetta, incapace di risalire a bordo del natante al largo, evidenziando peraltro la carenza di pericolo grave ed inevitabile di danno alla persona e la sussistenza di soluzioni alternative, più pratiche e credibili, per porre rimedio a una simile situazione.

Altrettanto è manifestamente infondata la terza doglianza, non essendo ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale al momento in cui è stata pronunciata la sentenza emessa dal Tribunale in data 17/03/2015, dal momento che i fatti contestati risalgono al 12/06/2010. Infine, con motivazione congrua ed esente da vizi logici, il Tribunale non ha ritenuto di • concedere le circostanze attenuanti in assenza di qualunque elemento positivo favorevole, che neppure in sede di legittimità il ricorrente allega. Il giudice a quo ha altresì ritenuto il ricorrente non meritevole del beneficio della sospensione condizionale della pena ed applicato la pena di euro 200 di ammenda, in quanto proporzionata alla scarsa gravità in concreto del fatto e alla non eccessiva durata della condotta incriminata.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere estenso