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Ordinanza — n. 4354/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal conviction for drug trafficking recidivism and sentencing increase.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4354/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a conviction for drug trafficking, arguing errors regarding recidivism and the sentence increase. The court ruled that these issues concern the merits of the case, which are beyond the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 74 comma 6 d.P.R.309/1990; Art. 81 cod. pen.: Appeals against criminal judgments on the merits of recidivism or sentencing increases are inadmissible in cassation, as such determinations are non-appealable when supported by adequate reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism assessment merits sentencing increase review drug trafficking conviction cassation jurisdiction limits notifica tardiva dei difetti notificazione elettronica eccezioni processuali tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 74 comma 6 d.P.R.309/1990
Art. 81 cod. pen.
74 comma 6, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva; con il secondo motivo, violazione di legge in relazione al quantum di aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen
74 comma 6, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva; con il secondo motivo, violazione di legge in relazione al quantum di aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERO CIRO nato a AARAU( SVIZZERA) il 27/03/1977 avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Guerriero Ciro ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 74 comma 6, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva; con il secondo motivo, violazione di legge in relazione al quantum di aumento di pena applicato ai sensi dell'art. 81 cod. pen.

La prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di le gittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla recidiva sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice a quo ha evidenziato che dalle intercettazioni e dai riscontri delle attività di polizia svolte è emerso che il ricorrente assumeva un ruolo apicale nell'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, occupandosi di tenere i contatti con i fornitori e dell'acquisto ffliti ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, come emer ge dal sequestro di grammi 650 di marijuana, e perciò, sulla base dei suddetti elementi, diffusamente indicati nella motivazione, ha ritenuto che il reato in contestazione sia estrinsecazione, nel caso concreto, di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione, essendo egli già gravato da molteplici precedenti specifici, e considerato che non ha neppure fornito alcun contributo alla ricostruzione dei fatti.

Anche la seconda doglianza si colloca sul piano del merito, posto che il giudice a quo ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio determinato dal giudice di primo grado in relazione alla gravità dei fatAlle modalità dell'azione, ed affermato che il quantum di aumento di pena applicato dal primo giudice per la continuazione esterna, pari a soli quattro mesi di reclusione, sia persino troppo mite, considerato l'ingente quantitativo di droga che è stato rinvenuto nella disponibilità del ricorrente e la gravità dei fatti per i quali è intervenuta la condanna emessa dal Tribunale di Avellino con sentenza del 2014.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore Il