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Ordinanza — n. 4353/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging factual qualification under art. 73 DPR 309/1990.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4353/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant challenged the factual qualification of the crime under Article 73 of the Anti-Mafia Law. The appellant argued the act was less serious, but the Court held that such grievances regarding factual assessment and merit are precluded in this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 73 DPR 309/1990: Appeals against settlement judgments are inadmissible for grievances concerning the factual qualification of the act or the assessment of merit, as parties' agreement implies a waiver of such arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual qualification preclusion anti-mafia law qualification settlement judgment appeal merit assessment waiver allegazioni insufficientemente motivate insufficienza materiale procedura disciplinare

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
73 d.P.R.309/1990, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Art. 73 DPR 309/1990
Art. 129 c.p.p.
art. 73 d.P.R.309/1990
art. 599 bis cod. proc. pen
73 d.P.R.309/1990, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., per il reato di cui all'art.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello
272969) o a quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRANDA GAETANO nato a POMPEI il 06/12/1966 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avi/so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo Miranda Gaetano deduce vizio della motivazione in ordine in ordine alla qualificazione dei fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, d.P.R.309/1990, evidenziando la minore gravità del reato.

Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso dei Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969) o a quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01).

Si è anche affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 Ud. (dep. 08/10/2019 ) Rv. 277196 - 01.

In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). ;,....214 't 1de Nel caso in disamina, tuttavia, si precisa che la doglianza non pone~estione di erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto la censura investe profili di accertamento fattuale e di valutazione di merito, relativi alle modalità dell'azione, alla complessità dell'organizzazione e al dato quantitativo, preclusi in questa sede.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso