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Ordinanza — n. 4352/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4352/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4352/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIELE LUIGI nato a CASERTA il 01/01/1973 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo di ricorso Miele Luigi deduce violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 comma 2 D.L. 14/2017, rappresentando l'illegittimità del provvedimento adottato dal questore con il quale veniva inibito al ricorrente l'accesso ad una determinata area urbana.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4352/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 10 comma 2 D.L. 14/2017, rappresentando l'illegittimità del provvedimento adottato dal questore con il quale veniva inibito al ricorrente l'accesso ad una determinata area urbana.

Parole chiave

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tempestività dell'invio postale notifica tardiva dei difetti opposizione tardiva istanza tardiva di restituzione dei termini preclusione per tardività dichiarazione fiscale tardiva
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIELE LUIGI nato a CASERTA il 01/01/1973 avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo di ricorso Miele Luigi deduce violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 comma 2 D.L. 14/2017, rappresentando l'illegittimità del provvedimento adottato dal questore con il quale veniva inibito al ricorrente l'accesso ad una determinata area urbana.

Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la censura non è stata dedotta in appello, avendo lamentato esclusivamente la inconsapevole violazione del divieto, non essendo a conoscenza del provvedimento del questore che, tuttavia, risulta essere a lui regolarmente notificato. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente