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Ordinanza — n. 4351/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against summary penalty application dismissed for inadmissibility due to factual merit issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4351/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the summary penalty application inadmissible. The appellant challenged the factual qualification of a marijuana trafficking case, arguing violations of the relevant criminal code provisions. The court ruled that such appeals are strictly limited to specific legal grounds and do not permit challenges to factual findings or merit.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: Appeals against summary penalty applications are inadmissible when they concern factual merit or qualification rather than specific statutory grounds like legal error or lack of correlation.

Parole chiave

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summary penalty application inadmissible appeal factual qualification criminal procedure code drug trafficking offense nuova domanda di prestazioni d'invalidità prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria economicità del trattamento

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Nel caso in disamina, tuttavia, la doglianza non poneVuna questione di erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto la censura investe profili di merito e di accertamento fattuale, concernenti la cessione di 560 grammi di sostanza del tipo marjuana, ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.
Art. 444 cod. proc. pen.
73 d.P.R.309/1990, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
(da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
art. 73 d.P.R.309/1990
Nel caso in disamina, tuttavia, la doglianza non poneVuna questione di erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto la censura investe profili di merito e di accertamento fattuale, concernenti la cessione di 560 grammi di sostanza del tipo marjuana, ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
73 d.P.R.309/1990, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO ANTONINO nato a PATERNO il 26/02/1978 avverso la sentenza del 27/05/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIAdato avvio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con unico motivo Pappalardo Antonino deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione dei fatti ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990, avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 73, corrimi 1 e 4, d.P.R.309/1990. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. ttdii t (44 %. Nel caso in disamina, tuttavia, la doglianza non poneVuna questione di erronea qualificazione giuridica del fatto, in quanto la censura investe profili di merito e di accertamento fattuale, concernenti la cessione di 560 grammi di sostanza del tipo marjuana, ai sensi del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/1990.

Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore Il Pre