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Ordinanza — n. 4349/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to procedural preclusion and waived grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4349/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under the law. The appellant argued for a violation of appearance deadlines and a defect in the date of the crime's consummation, but these issues were either procedurally barred or had been waived. Consequently, the court rejected the claims and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 601 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against sentences under Art. 599 bis cod. proc. pen. are limited to specific grounds regarding party consent and judicial content, excluding procedural defects or waived reasons.

Parole chiave

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appeal inadmissibility procedural preclusion waived grounds concordato in appello court costs and fine azione di manutenzione sequestro di beni immobili diritto di accesso nei diritti reali

Disposizioni normative citate

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Art. 601 cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
74/2000, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 10 d.lgs. 74/2000
e con il secondo difetto di motivazione in ordine alla data di consumazione del reato, con conseguente mancata declaratoria dell'estinzione per intervenuta prescrizione, avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, emessa ai sensi dell'art.
art. 599 bis cod. proc. pen
74/2000, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO CARMINE nato a NAPOLI il 20/03/1967 avverso la sentenza del 13/05/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avvi o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Con il primo motivo di ricorso Romano Carmine deduce vizio della motivazione in ordine al mancato rispetto del termine a comparire di cui all'art. 601 cod. proc pen. e con il secondo difetto di motivazione in ordine alla data di consumazione del reato, con conseguente mancata declaratoria dell'estinzione per intervenuta prescrizione, avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.

Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Quanto ai vizi denunciabili, infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., purchè il ricorrente deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Pertanto, le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Nel caso in disamina, la prima doglianza investe una questione di carattere processuale del tutto estranea ai profili appena evidenziati, pertanto preclusa in sede di legittimità, mentre la seconda attiene a doglianze afferenti a motivi rinunciati.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pre